Il calcolo degli interessi moratori è uno strumento centrale nella pratica dell'avvocato che si occupa di recupero crediti, decreti ingiuntivi e ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali. Una quantificazione corretta degli interessi incide direttamente sull'entità del credito azionato e sulla solidità della pretesa in sede stragiudiziale e giudiziale.
Questo tool consente di determinare in modo automatico, preciso e conforme alla normativa vigente gli interessi moratori dovuti, applicando correttamente le disposizioni del DLGS 231/2002, del DLGS 192/2012 e del DLGS 198/2021, senza ricorrere a stime approssimative o a calcoli manuali spesso soggetti a errore.
Lo strumento è pensato per accompagnare l'avvocato nelle diverse fasi dell'attività di recupero del credito: dalla predisposizione di una diffida o di un sollecito di pagamento, alla redazione del ricorso per decreto ingiuntivo, fino alla quantificazione del credito in atto di citazione o di precetto, offrendo un supporto pratico e affidabile nella determinazione degli interessi dovuti.
DLGS 231/2002 - DLGS 192/2012 - DLGS 198/2021
Giorno successivo alla scadenza pagamento (art. 4 DLGS 231)
📋 Formula:
I = (Importo × Tasso × Giorni) / 36500
⚠️ Disclaimer:
Questo strumento calcola gli interessi moratori secondo DLGS 231/2002 e DLGS 192/2012. Si raccomanda sempre una verifica puntuale e consultazione di professionista qualificato.
Il calcolo degli interessi moratori si basa sulla formula stabilita dalla normativa europea e recepita in Italia:
dove:
Nel calcolo degli interessi moratori, l'individuazione del tasso di mora applicabile rappresenta uno degli aspetti più rilevanti, poiché incide direttamente sull'ammontare del credito azionabile in sede stragiudiziale e giudiziale.
Il tasso di mora è il risultato della combinazione di due elementi distinti:
Nel caso delle cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, la normativa prevede un'ulteriore maggiorazione del 4%, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del DLGS 198/2021. Tale incremento si cumula con la maggiorazione ordinaria, determinando un tasso di mora complessivo più elevato rispetto alle transazioni commerciali generiche.
Lo strumento di calcolo consente di applicare automaticamente il tasso corretto in base alla fattispecie selezionata, riducendo il rischio di errori e garantendo un risultato coerente con il quadro normativo vigente.
Gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, stabilito da:
I tassi di mora applicabili nel secondo semestre 2025, sulla base della comunicazione MEF (GU n.161 del 14 luglio 2025):
| Tipo di Transazione | Tasso BCE | Maggiorazione | Totale |
|---|---|---|---|
| Generica (post 2013) | 3.15% | 8.00% | 11.15% |
| Prodotti agricoli (post 2013) | 3.15% | 8.00% + 4.00% | 15.15% |
Nel calcolo degli interessi moratori è necessario tenere conto di alcuni profili normativi che incidono direttamente sulla quantificazione del credito e sulla correttezza del risultato, soprattutto in vista di un utilizzo in sede giudiziale.
Anatocismo: questo strumento NON applica anatocismo (interessi su interessi). Gli interessi maturati rimangono sempre calcolati sul capitale originario, non si capitalizzano.
Raddoppio termini: per imprese pubbliche e enti sanitari riconosciuti, i termini di pagamento si raddoppiano secondo l'art. 4, comma 5 del DLGS 231/2002.
Pagamenti in più rate: se il contratto prevede pagamenti scaglionati, gli interessi si calcolano separatamente per ogni rata scaduta (art. 4, comma 7).
Sì, secondo il DLGS 231/2002, gli interessi moratori sono dovuti di diritto, anche se non previsti nel contratto. Non è necessario costituire il debitore in mora.
Il calcolo è giornaliero e utilizza l'anno civile (365 giorni), anche per gli anni bisestili (formula denominatore 36500). Il primo giorno è conteggiato dal giorno successivo alla scadenza.
Gli interessi moratori si applicano nelle transazioni commerciali per ritardato pagamento (DLGS 231/2002). Gli interessi legali sono quelli applicabili per obbligazioni pecuniarie generiche (art. 1284 cc). I tassi sono diversi.
Sì, purché in modo espresso e per iscritto. Tuttavia, il tasso pattuito non deve essere "gravemente iniquo" per il creditore secondo l'art. 7 DLGS 231.
Sì, come accaduto tra il 2014 e il 2022 quando la BCE mantenne tassi negativi. In questi casi, il tasso di mora risulta dalla somma di un numero negativo (BCE) e la maggiorazione percentuale.
Per cessioni di prodotti agricoli/agroalimentari, si applica un'ulteriore maggiorazione del 4% secondo l'art. 4 comma 2 del DLGS 198/2021. Selezionare l'apposita opzione nello strumento per includerla automaticamente.
Disclaimer: Questo strumento è fornito a scopo informativo e didattico. Il calcolo segue rigorosamente le formule normative e i tassi ufficiali. Si raccomanda comunque una verifica puntuale della fattispecie specifica e la consultazione di un professionista qualificato per applicazioni legali o commerciali critiche. GiurisApp non assume responsabilità per errori derivanti da dati errati o applicazioni improprie di questo strumento.