Calcolo Contributo Unificato (Diritto Civile) 2025

Il Calcolatore contributo unificato 2025 è uno strumento pensato per avvocati e professionisti del diritto civile che desiderano determinare in modo rapido l'importo del contributo unificato da versare in base al valore della causa e al grado di giudizio.

Il tool applica le tabelle aggiornate alla normativa vigente (D.L. 132/2014 convertito dalla L. 162/2014, con aggiornamenti al 2025) e consente di stimare:
  • contributo in primo grado;
  • contributo in appello
  • contributo in Cassazione;
  • contributi fissi per le esecuzioni civili.

È possibile selezionare se il valore della causa è determinato o indeterminabile, e verificare l'applicabilità della riduzione del 50% nei casi previsti dalla legge.

Cos'è il Contributo Unificato nel processo civile

Il contributo unificato è un tributo processuale che deve essere versato al momento dell'iscrizione a ruolo di un procedimento civile.

Il suo importo varia in base a due fattori:
  • valore della causa;
  • grado di giudizio (primo grado, impugnazione, Cassazione).

La normativa prevede inoltre alcuni casi di esenzione e riduzione del contributo (ad esempio, procedimenti speciali, cause di lavoro e previdenza, sfratti e ingiunzioni).

Tabella Contributo unificato aggiornati al 2025

Tabella Contributi

Processo Civile - Primo grado

Valore della Causa (€)Contributo (€)
Fino a €110043,00
Da € 1100,01 a € 520098,00
Da € 5200,01 a € 26.000237,00
Da € 26.000,01 a € 52.000518,00
Da € 52.000,01 a € 260.000759,00
Da € 260.000,01 a € 520.0001214,00
oltre €520.000,001686,00

Processo Civile - Impugnazione

Valore della Causa (€)Contributo (€)
Fino a €110064,50
Da € 1100,01 a € 5200147,00
Da € 5200,01 a € 26.000355,50
Da € 26.000,01 a € 52.000777,00
Da € 52.000,01 a € 260.0001138,50
Da € 260.000,01 a € 520.0001821,00
oltre €520.000,002529,00

Processo Civile - Cassazione

Valore della Causa (€)Contributo (€)
Fino a €110086,00
Da € 1100,01 a € 5200196,00
Da € 5200,01 a € 26.000474,00
Da € 26.000,01 a € 52.0001036,00
Da € 52.000,01 a € 260.0001518,00
Da € 260.000,01 a € 520.0002428,00
oltre €520.000,003372,00

Contributo fisso per esecuzioni civili

Procedimenti EsecutiviContributo (€)
Conversione del pignoramento in presenza o assenza di istanza di vendita (v. nota Ministero Giustizia del 14/01/2004)esente
Estinzione e cancellazione del pignoramentoesente
Intervento del creditore in procedura esecutiva pendente senza deposito dell'istanza di vendita (circ. 5/7/2012)esente
Istanze pre-esecutive (artt. 482, 513, 519, 545 c.p.c.)€ 98,00
Procedimenti di esecuzione immobiliare€ 278,00
Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi€ 168,00
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad Euro 2.500,00€ 43,00
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore superiore o uguale a Euro 2.500,00€ 139,00
Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio e per obblighi di fare e non fare€ 139,00
Procedimenti per recupero dei crediti professionali dei difensori d'ufficio (art. 32 disp. att. c.p.p.)esente
Ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare dopo la notifica del titolo e del precetto (art. 492-bis c.p.c.)esente
Ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare prima della notifica del precetto o del decorso del termine di 10 giorni (art. 492-bis, comma 2 c.p.c.)€ 43,00

Riduzione del contributo unificato: i casi previsti

Il contributo unificato civile può essere ridotto del 50% in una serie di procedimenti specifici previsti dal codice di procedura civile e dal DPR 115/2002.

La riduzione si applica, in particolare, ai seguenti casi:
  • procedimenti speciali previsti nel Libro IV, Titolo I c.p.c. (procedimenti sommari), tra cui:
    • procedimenti per ingiunzione;
    • procedimenti per convalida di sfratto;
    • procedimenti cautelari o possessori;
    • accertamento tecnico preventivo;
    • giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado.
  • procedimenti di sfratto per morosità, con valore determinato in base ai canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida;
  • procedimenti di finita locazione, con valore pari all'ammontare del canone di un anno;
  • controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo le eccezioni previste dall'art. 9, comma 1-bis, del DPR 115/2002.

Nota bene

Nota Bene: secondo la circolare ministeriale del 17 marzo 2023, per il procedimento semplificato di cognizione (ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c.), il contributo unificato è dovuto per intero.

GiurisApp fornisce il calcolo del contributo unificato basato sulle normative vigenti alla data di pubblicazione del tool.

Non si assume responsabilità per eventuali errori, omissioni o modifiche normative successive. Si consiglia di verificare sempre le disposizioni di legge e consultare le fonti ufficiali prima di assumere decisioni basate sui risultati.

FAQ

Come si calcola il contributo unificato in base al valore della causa?

Il contributo unificato viene determinato applicando le tabelle ministeriali al valore della causa dichiarato nell'atto introduttivo. Il nostro calcolatore consente di inserire il valore determinato o indeterminabile e restituisce l'importo corretto in base al grado di giudizio.

Qual è il contributo unificato dovuto in appello e in Cassazione?

Il contributo in appello e in Cassazione è superiore rispetto al primo grado, con importi stabiliti dalle tabelle aggiornate. Ad esempio, per una causa da € 50.000, il contributo in appello è di € 777, mentre in Cassazione sale a € 1.036.

Quando si applica la riduzione del 50% sul contributo unificato?

La riduzione della metà è prevista per procedimenti speciali (ingiunzioni, sfratti, cautelari, accertamenti tecnici preventivi), controversie di lavoro e pubblico impiego, oltre ai casi indicati dal DPR 115/2002.

Quali sono i casi di esenzione dal contributo unificato?

Sono esenti, tra gli altri, la conversione del pignoramento senza istanza di vendita, l'estinzione e la cancellazione del pignoramento, gli interventi del creditore in procedure esecutive pendenti senza istanza di vendita, e le istanze telematiche ex art. 492-bis c.p.c.

Il contributo unificato varia tra valore determinato e indeterminabile?

Sì. Nei casi di valore indeterminabile, il contributo è fissato dalla legge in misura predeterminata, secondo le tabelle ministeriali. Il calcolatore tiene conto di questa distinzione, restituendo l'importo corretto.

Quali rischi corre l'avvocato se versa un contributo unificato errato?

Un contributo insufficiente può comportare l'invito al pagamento integrativo, il rifiuto dell'iscrizione a ruolo o la sospensione della procedura. Per questo è fondamentale verificare correttamente l'importo dovuto prima del deposito.

Qual è la normativa di riferimento sul contributo unificato?

Il contributo unificato è disciplinato dal DPR 115/2002 (Testo unico spese di giustizia), dal D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, oltre a successive circolari ministeriali.

GiurisApp fornisce il calcolo del contributo unificato basato sulle normative vigenti al momento della pubblicazione del tool (16 Marzo 2024). Tuttavia, non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o aggiornamenti normativi successivi. Si raccomanda di verificare le disposizioni di legge e di consultare le fonti ufficiali prima di adottare qualsiasi decisione basata sui risultati forniti.

Data aggiornamento tool: 16 Marzo 2025